LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 8-08-2001
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IL
CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO |
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CAPO II
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Istituzione del fondo regionale per l'eliminazione e il superamento
delle barriere architettoniche
1. E' istituito un fondo regionale per concorrere al sostegno
finanziario degli interventi per l'eliminazione e il superamento delle
barriere architettoniche.
2. Il fondo regionale di cui al comma 1 e’ destinato ad integrare le
risorse finanziarie assegnate, per la medesima finalita’, dallo Stato
ai sensi dell'art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, nell'ipotesi
in cui le somme attribuite alla Regione non siano sufficienti a
coprire l'intero fabbisogno dei Comuni.
3. La Giunta regionale, con il medesimo atto con il quale attribuisce
ai Comuni le risorse statali, provvede anche alla ripartizione, in
proporzione, delle risorse finanziarie del fondo regionale.
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