LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 8-08-2001
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINA GENERALE DELL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 110
del 9 agosto 2001

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO II
Norme finali

ARTICOLO 56

 

Istituzione del fondo regionale per l'eliminazione e il superamento 
delle barriere architettoniche
1. E' istituito un fondo regionale per concorrere al sostegno 
finanziario degli interventi per l'eliminazione e il superamento delle 
barriere architettoniche.
2. Il fondo regionale di cui al comma 1 e’ destinato ad integrare le 
risorse finanziarie assegnate, per la medesima finalita’, dallo Stato 
ai sensi dell'art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, nell'ipotesi 
in cui le somme attribuite alla Regione non siano sufficienti a 
coprire l'intero fabbisogno dei Comuni.
3. La Giunta regionale, con il medesimo atto con il quale attribuisce 
ai Comuni le risorse statali, provvede anche alla ripartizione, in 
proporzione, delle risorse finanziarie del fondo regionale.

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989 Articolo 10

 

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